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D.Lvo 16/01/2008 n. 4c) al comma 9, sopprimere le parole: «anche in forma associata»; d) al comma 10, sostituire le parole «da eventuali contributi di riciclaggio» con le seguenti: «dal contributo ambientale»; e) al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo. 30-septies. All'articolo 234: a) modificare il titolo «Consorzi nazionali» in «Consorzio nazionale» e di conseguenza al comma 1 sostituire le parole: «sono istituiti uno o più Consorzi» con le parole: «è istituito il Consorzio» e nelle parti successive sostituire la parola: «Consorzi», con la parola: «Consorzio»; b) al comma 1 sopprimere le parole da «nonche» fino a «gas e acque»; c) il comma 2 è così sostituito: «Con decreto del Ministro dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di non riciclabilità a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo»; d) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonchè di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri dì amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»; e) al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a: «maturati nel periodo»; f) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordi con aziende che svolgono tali attività, con quantità definite e documentate»; g) al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «anche in forma associata »; indi sostituire le parole «all'autorità di cui all'articolo 207» con le seguenti: «all'osservatorio nazionale sui rifiuti». 30-octies. All'articolo 235: a) modificare il titolo «Consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi» in «Consorzio nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi» e le corrispondenti citazioni di «Consorzi» in «Consorzio»; b) al comma 1 sopprimere le parole « che non» e sostituire le parole « costituiscono uno o più consorzi, i quali devono adottare» con «che adotta»; c) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonchè di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, il comma 6-bis, è sostituito dal presente: «Tutti i soggetti che effettuano attività di gestione del rifiuto di batterie al piombo esauste e di rifiuti piombosi, devono trasmettere contestualmente al Consorzio copia della comunicazione di cui all'articolo 189, per la sola parte inerente i rifiuti di batterie esauste e di rifiuti piombosi. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 189 comma 3»; e) i commi 4, 5, 6, 7 sono soppressi; f) al comma 8 sostituire il numero «5» con il seguente"15» indi soppri mere l'ultimo periodo da: «Resta altresi» fino a: «maturati nel periodo »; g) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988 n. 475, il comma 7 è sostituito dal seguente: «Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un contributo ambientale sulla vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte di tutti i produttori e gli importatori che immettono le batterie al piombo nel mercato italiano, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori versano direttamente al consorzio i proventi del contributo ambientale»; h) ai commi 11 e 16 sostituire la parola: «sovrapprezzo» con le parole: «contributo ambientale»; i) sopprimere il comma 17 . 30-nonies. All'articolo 236: a) sostituire nel titolo le parole: «Consorzi nazionali» con le parole: «Consorzio nazionale» ed al comma 1 sopprimere le parole: «o ad uno dei Consorzi costituiti ai sensi del comma 2»; conseguentemente nel testo sostituire la parola «Consorzi» con la parola «Consorzio»; b) sostituire il comma 2-con il seguente : «2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonchè di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di am- ministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale»; c) sopprimere il primo periodo del comma 3, indi collocare il secondo pe riodo alla fine del comma; d) sopprimere l'ultimo periodo del comma 14; e) al comma 4 dopo la parola «partecipano» aggiungere «in forma parite tica» e sostituire le parole dall'alinea a) fino alla fine con le seguenti: a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini; b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigene razione; c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati; d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrifi canti; f) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati; g) al comma 6 è soppresso l'ultimo periodo. 31. All'articolo 212, comma 5, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni; il comma 14, è sostituito dal seguente: «14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.»; al comma 18 le parole «e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (CEE) 259/93 del 1° febbraio 1993» sono soppresse. 32. All'articolo 214, comma 1, alla fine, prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole. «ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 178, comma 2»; il comma 3 è soppresso; al comma 9 le parole: «alla sezione competente dell'Albo di cui all'articolo 212.» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia». 33. All'articolo 215, comma 1, le parole: «alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212, che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia territorialmente competente». 34. All'articolo 215, comma 3, le parole: «La sezione regionale dell'Albo» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia.». 35. All'articolo 215, comma 4, le parole da: «La sezione regionale dell'Albo» fino a «disporre» sono sostituite dalle seguenti: «La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone». 36. All'articolo 216, comma 1, le parole: «alla competente Sezione regionale dell'Albo di cui all'articolo 212 che ne dà notizia alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla provincia territorialmente competente.»; al comma 8, dopo le parole «disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti» sono aggiunte le parole: «in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonche»; i commi 9 e 10 sono soppressi. |
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